I TEMPI DEL DIVORZIO

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I TEMPI DEL DIVORZIO

Una domanda che mi sento fare spesso dai clienti è la seguente: “Avvocato, quando posso divorziare?”.  
 
Va subito detto che per procedere con la domanda divorzio è necessario che i coniugi siano già legalmente separati.
La separazione di mero fatto è, infatti, priva di rilevanza giuridica e non consente di ottenere il divorzio.

Vediamo, dunque, qual è il lasso temporale che deve necessariamente trascorrere prima che una persona legalmente separata possa intraprendere il percorso volto ad ottenere il divorzio, o, detto in termini più tecnici, quel procedimento volto ad ottenere “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Con la legge n. 55 del 06 maggio 2015, soprannominata “Legge sul Divorzio Breve”, le regole sono cambiate. 
I tempi richiesti per divorziare sono, ora, molto più brevi!
E, infatti, il decorso dei canonici 3 anni dalla separazione (introdotti con la L. n. 898/1970) necessari per il divorzio, sono oramai soltanto un ricordo. 

La nuova legge sul divorzio prevede, ora, due termini diversi di 6 o 12 MESI, a seconda della tipologia di separazione che è stata conclusa in precedenza dai coniugi. 
Preciso, infatti che il Legislatore ha introdotto delle novità anche per quanto concerne “i modi” per giungere alla separazione. Con le recenti modifiche, infatti, è possibile separarsi anche senza l’intervento di un giudice. E, infatti, in presenza di determinati presupposti, è possibile ottenere la separazione anche davanti al Sindaco o attraverso un accordo di negoziazione assistita da  più avvocati.
 
Quando è necessario aspettare 6 mesi e quando, invece, 12 mesi? E da quando decorrono tali termini?

Nei diversi casi di “SEPARAZIONE CONSENSUALE” è possibile dare corso al divorzio qualora siano trascorsi 6 MESI, decorrenti:

a) dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui i coniugi abbiano dato corso alla SEPARAZIONE CONSENSUALE, sinora tradizionale, ossia, dinanzi al Giudice;
 
b) dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui i coniugi abbiano dato corso alla separazione giudiziale ricorrendo al Giudice poi mutata in SEPARAZIONE CONSENSUALE;
 
c) dalla data dell'atto di accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel caso in cui i coniugi abbiano scelto la modalità della SEPARAZIONE CONSENSUALE davanti al Sindaco.
 
d) dalla data certificata dell'accordo nel caso in cui i coniugi abbiano optato per la separazione CONSENSUALE mediante accordo di negoziazione assistita dagli avvocati.

Nel caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE, e, dunque, quando i coniugi si siano separati in assenza di un accordo, il termine per potere dare corso al divorzio è invece di 12 MESI, decorrenti dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

La previsione di un termine più breve nel caso in cui i coniugi abbiano optato per una delle tipologie di separazione CONSENSUALE trova ragione nella natura stessa di tale separazione, fondata sulla comune e concorde volontà dei coniugi di separarsi.

Avv. Angela Costantino