PROCESSO CIVILE: PROCURA al DIFENSORE rilasciata a DISTANZA

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PROCESSO CIVILE: PROCURA al DIFENSORE rilasciata a DISTANZA

In data 29.04.2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO CURA ITALIA).

Il sistema Giustizia viene particolarmente interessato dalle disposizioni degli artt. 83 – 84 – 85 ed 86.

Nell’ambito della norma di cui all’art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), di particolare rilievo appare il comma 20 -ter il quale recita: Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

La norma, di carattere del tutto eccezionale e temporaneo, frutto di un emendamento approvato con la Legge di conversione del Decreto Cura Italia, è un ulteriore contributo a fare ripartire in piena sicurezza il sistema Giustizia. La disposizione consente al cliente che si trovi lontano o comunque limitato negli spostamenti, di conferire il mandato al proprio legale, nell’ambito di un procedimento civile, senza incontrarlo fisicamente. In questo quadro, viene assicurata l’esigenza di evitare il più possibile i contatti all’interno dei luoghi di lavoro (lo Studio Legale), nonché quella di rendere effettiva la tutela dei diritti, anche in un momento in cui la mobilità delle persone rimane limitata o comunque molto difficoltosa. In altre parole, la norma consente di coniugare il rispetto del diritto fondamentale alla salute, garantito dai cittadini dall’art. 32 Cost., con l’altrettanto fondamentale diritto di difesa do cui all’art. 24 Cost.. Un ulteriore contributo offerto dalla tecnologia per fare ripartire in sicurezza il nostro Paese.

Avv. Lorenzo CAVEDON