L’UDIENZA DA REMOTO: un limite o un’opportunità per la GIUSTIZIA?

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L’UDIENZA DA REMOTO: un limite o un’opportunità per la GIUSTIZIA?

In data 29.04.2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO CURA ITALIA).
Il sistema Giustizia è stato particolarmente interessato dalle disposizioni degli artt. 83 – 84 – 85 ed 86.
Il giorno successivo, il 30 aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, recante tra le altre misure, le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19’. Tale nuovo Decreto ha quindi modificato ed influito anche sulle norme di cui alla Legge di conversione n. 27/2020, ponendo alcune modifiche ed integrazioni anche dell’art. 83 del Decreto Legge n. 18/2020, basilare per il sistema giustizia.
Vediamo quindi come l’articolato nato da questo susseguirsi di testi normativi abbia reso possibile, nel settore civile ed in quello penale, la c.d. Udienza da remoto, oltre che, per quanto riguarda il settore civile, la c.d. udienza cartolare.
Per i PROCESSI CIVILI, l’art. 83, comma 7, del D.L. 18 / 2020, modificato come sopra, prevede che il Capo dell’Ufficio Giudiziario, può disporre, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante COLLEGAMENTI DA REMOTO individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del Giudice nell’Ufficio Giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il Giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il Giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
Per il PROCESSO PENALE, invece, l’art. 83, comma 12 e 12 bis, del D.L. 18 / 2020, modificato come sopra, prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante VIDEOCONFERENZE o con COLLEGAMENTI DA REMOTO individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Inoltre, Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante COLLEGAMENTI DA REMOTO individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchè dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

 

In altre parole, tali norme consentono di celebrare alcune udienze da remoto, cioè, senza accedere fisicamente all’aula del Tribunale ma celebrando il Processo in un’aula virtuale.
E’ chiaro che queste norme si inseriscono in un contesto del tutto eccezionale, dato dalla situazione di assoluta emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Chiaro anche che la celebrazione dell’udienza in presenza è sempre e comunque da preferire rispetto a quella a distanza; ma, nella situazione attuale, si tratta di scegliere: o la celebrazione del processo o la paralisi del sistema Giustizia ed in un momento di crisi, quest’ultima ipotesi sarebbe foriera di conseguenze devastanti.
E’ curioso notare che la c.d. udienza da remoto appare di più facile attuazione nel settore civile, dove l’esperienza è comunque del tutto nuova e quasi sconosciuta, mentre risulta di più difficile attuazione nel settore penale, nonostante il processo penale conosca già delle norme che prevedono il c.d. dibattimento a distanza: pensiamo infatti alle disposizioni di cui all’art. 146-bis delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, che è dedicato proprio alla partecipazione al dibattimento a distanza, fissando una serie di norme e cautele per questi casi.
Il problema forse è pratico, in quanto l’oralità, che connota il processo penale in maniera maggiore rispetto a quello civile, è più facile da attuarsi con la presenza fisica delle persone.
D’altro canto, tuttavia, anche il processo civile conosce, nella prassi, forme di udienze da remoto. Pensiamo ad esempio all’audizione dell’amministrando ex art. 407 c.c. da parte del Giudice Tutelare, che nella prassi, a volte avviene proprio tramite videoconferenza.
A questo punto, tuttavia, credo che il problema vada risolto mediante l’approfondita conoscenza dei sistemi informatici che la tecnologia offre. Credo che si possa correttamente affermare che per un difensore sarà fondamentale possedere, oltre a preparazione giuridica, dialettica e capacità espositiva, anche un’ottima conoscenza informatica.
Non solo. Credo che si possa ipotizzare (ed auspicare) anche una disciplina sistematica dell’udienza da remoto, sia nel settore civile, che in quello penale, pronta ad essere utilizzata in tutte quelle situazioni in cui l’udienza in presenza non può essere tenuta o comunque risulta di difficile attuazione. In questo momento, abbiamo l’evidenza dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, potremmo pensare anche all’utilizzo di questi strumenti, in alcuni casi specifici, per l’assunzione di prove orali, magari tramite l’ausilio di un difensore in loco, quando ad esempio la distanza o la condizione del teste non consenta facili spostamenti: le prove potrebbero essere assunte in maniera più agile e veloce, evitando ai testimoni a volte lunghe, costose ed impegnative trasferte, a volte solo per confermare alcune circostanze.
In conclusione, le nuove norme sull’udienza da remoto costituiscono una sfida per l’intero sistema Giustizia, soprattutto per l’Avvocatura, che dovrà essere attenta ad assicurare e garantire il Diritto di Difesa anche in questa situazione del tutto emergenziale. Sono certo che anche in questo caso l’Avvocatura sarà all’altezza, garantendo il Diritto di Difesa con il corretto e preciso utilizzo degli strumenti informatici e offrendo il suo prezioso contributo per fare ripartire in sicurezza il nostro Paese. La disciplina dell’udienza da remoto, sotto questo profilo, può essere considerata più un’opportunità che un limite. 

Avv. Lorenzo CAVEDON